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Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di Musica
"Antonio Scontrino"- Trapani
  

Statuto - Regolamento Amministrazione e Finanza


 
REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE E FINANZA (pdf)

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Statuto

DECRETO DIRIGENZIALE N. 166 DEL 24 MARZO 2005

Titolo I

Principi generali
Art. 1 - natura e finalità
  1. Il Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani, di seguito denominato Conservatorio, è una Istituzione pubblica di alta cultura avente come finalità inscindibile l’istruzione e la formazione, la specializzazione, la ricerca musicale e tecnologica, nonché le attività artistiche inerenti alla formazione professionale.

  2. Il Conservatorio, dotato di personalità giuridica, ha autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato, e comunque nel rispetto dei relativi principi.

  3. Il Conservatorio svolge attività didattiche ed artistiche finalizzate alla formazione professionale di musicisti e operatori dello spettacolo. Il Conservatorio, affermando il proprio carattere pluralistico ed autonomo, promuove attività di specializzazione e di ricerca, svolge correlate attività di produzione della musica, della cultura, delle professionalità di grado superiore, dell’educazione e della formazione della persona, nel libero confronto delle idee, indipendenti da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.

  4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Conservatorio si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata. Il Conservatorio si avvale, pertanto, nei termini e nei limiti del presente Statuto e per l’esercizio delle funzioni istituzionali, delle proprie risorse e strutture didattiche, risorse professionali, nonché di collaborazioni esterne, ove esse non possano essere garantite da professionalità interne all’Istituto, per le attività artistiche da promuovere per la realizzazione dei fini statutari.

  5. L’accesso al Conservatorio è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta, e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2 - titoli di studio
  1. Il Conservatorio rilascia titoli accademici di primo e secondo livello, nonché di formazione, perfezionamento e di specializzazione in campo artistico e musicale.

Art. 3 - didattica e formazione
  1. Il Conservatorio promuove e sviluppa formazione, didattica e ricerca, nel rispetto ed in armonia con i principi dello sviluppo, e della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

  2. Il Conservatorio, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione, e valutazione dell’attività didattica e artistica svolta nella propria struttura, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle competenze.

  3. Il Conservatorio, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti l’accesso ai finanziamenti, l’utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché l’aggiornamento e la fruizione di periodi di attività, anche presso altri centri nazionali ed internazionali.

Art. 4 - attività artistiche e rapporti con altri Enti
  1. Le attività artistiche, parte integrante e imprescindibile della vita del Conservatorio, sono destinate ad arricchire la formazione dei discenti, a promuoverne la professionalità, nonché ad affinare gusto e cultura.

  2. Dette attività possono e debbono prodursi nella sede del Conservatorio nonché nel territorio, nei luoghi e nelle strutture opportune. A tal fine il Conservatorio può fruire di sovvenzioni, di sponsorizzazioni e di introiti derivanti da attività contrattuali e di produzioni artistiche, che vanno considerati acquisiti quali entrate del Conservatorio medesimo.

  3. Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità pubbliche di formazione e di ricerca, il Conservatorio può stabilire rapporti con Enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni; istituire, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della L. 508/99, centri formativi decentrati; partecipare a consorzi e a tutte quelle forme associative previste dalla legge.

  4. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

    1. gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali del Conservatorio;

    2. ’oggetto del contratto della convenzione o del consorzio sia conforme al ruolo dell’Istituzione per la produzione culturale, economica e sociale nel territorio;

    3. sia stata verificata l’esistenza nel Conservatorio di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;

    4. le convenzioni o i consorzi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio accademico;

    5. lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consenta di promuovere l’utilizzazione e la valorizzazione e le capacità professionali degli addetti alle strutture.

  5. Le attività artistiche vengono programmate dal Direttore e dal Consiglio accademico, che definirà altresì i criteri di gestione delle stesse.

  6. Il Conservatorio promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche, musicali e scientifiche con altri Enti e Istituzioni accademiche e non, pubbliche o private, italiane o estere.

Art. 5 - diritto allo studio
  1. Il Conservatorio assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio; il Regolamento generale di Conservatorio ne definisce le norme di attuazione in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

  2. Il Conservatorio realizza la formazione anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con Organizzazioni internazionali.

Art. 6 - attività di gestione e organizzazione amministrativa
  1. L’attività amministrativa e di gestione del Conservatorio si conforma ai seguenti principi e criteri.

    1. programmazione e controllo dei risultati della gestione;

    2. efficienza e semplicità delle procedure;

    3. economicità delle scelte di gestione;

    4. definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze dell’efficienza e delle compatibilità;

    5. pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

  2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell’attività mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 4.

  3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate al Consiglio accademico e deliberate dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio, anche ai fii della ripartizione delle risorse.

  4. Ai suddetti organi spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo del Conservatorio e delle strutture didattiche e scientifiche.

  5. Con apposito regolamento del Conservatorio sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l’accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.

Art. 7 - fonti di finanziamento
  1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie.

  2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, sponsorizzazioni, da redditi conseguenti a prestazioni, e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti e donazioni, nonché a locazione di ambienti in affidamento, sempre che pertinenti alla originale destinazione d’uso.

Titolo II

Organi di governo del Conservatorio
Art. 8 - organi di governo del Conservatorio
  1. Sono Organi di governo del Conservatorio:

    1. il Presidente;

    2. il Direttore;

    3. il Consiglio di amministrazione;

    4. il Consiglio accademico;

    5. il Collegio dei revisori;

    6. il Nucleo di valutazione;

    7. il Collegio dei professori;

    8. la Consulta degli studenti.

  2. È incompatibile la presenza in più Organi di governo da parte di docenti e studenti, ad eccezione del Direttore.

  3. Alle elezioni del Direttore e degli altri organi collegiali, l'elettorato attivo è attribuito ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte, mentre l’elettorato passivo spetta esclusivamente ai docenti.

  4. Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

  5. L’insediamento dei suddetti organi ha decorrenza dall’inizio dell’anno accademico. Tuttavia, in fase di prima applicazione, lo scorcio temporale mancante alla conclusione dell’anno accademico in corso, non sarà computato ai fii della durata complessiva del mandato.

  6. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti di cui al comma 1.

Art. 9 - il Presidente
  1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo Art. 10, comma 1.

  2. Per ciò che attiene la nomina del Presidente, si esprime la necessità di prevedere che nella scelta dei candidati alla nomina di Presidente, la Regione siciliana formuli le proprie indicazioni al Ministro per l’individuazione della terna da proporre al Consiglio accademico per la designazione.

  3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di 30 giorni. Decorso il termine suddetto, il Ministro procede direttamente alla nomina.

  4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno, sentito il Direttore.

Art. 10 - il Direttore
  1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico e artistico dell’Istituzione. Ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica e la formazione, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.

  2. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione - nonché dagli accompagnatori al pianoforte - tra i docenti, anche di altre istituzioni, secondo i requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all’articolo 2, comma 7°, lett. a) della legge 508/99.

  3. In sede di prima applicazione, per la carica di Direttore dell’Istituto, il candidato deve avere un curriculum professionale con competenze multidisciplinari e pregressa esperienza di direzione di conservatorio o di istituto musicale pareggiato.

  4. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico di Direttore ai sensi degli artt. 212 comma 3, 220 comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del D.L. 16.04.94 n. 297, il Ministro competente acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

  5. Il Direttore:

    1. convoca e presiede il Consiglio accademico e cura l’esecuzione delle deliberazioni;

    2. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;

    3. cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale nell’ambito delle materie di propria competenza;

    4. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;

    5. emana i decreti e gli atti di sua competenza;

    6. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono specificatamente demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

  6. Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle funzioni, che non gli siano inderogabilmente riservate, in caso di impedimento o di assenza.

  7. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l’esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, le quali comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione.

  8. Il Direttore ha facoltà all’esonero dagli obblighi didattici.

  9. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Istituzione il cui ammontare è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 - il Consiglio di amministrazione
  1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

  2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

    1. il Presidente;

    2. il Direttore;

    3. un docente dell’Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;

    4. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

    5. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro competente, scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

  3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Regione Siciliana ed uno su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, nella misura in cui i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

  4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Organo.

  5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e funzione di segretario verbalizzante.

  6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca, della produzione e delle attività artistiche definite dal Consiglio accademico del Conservatorio, promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. In particolare:

    1. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

    2. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e), la programmazione della gestione economica dell’Istituzione;

    3. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, nonché le entrate e le spese relative a sponsorizzazioni, elargizioni e a contributi di Enti pubblici o privati di cui al precedente art. 4;

    4. definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di formazione, artistiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

    5. predispone i piani di sviluppo edilizio, sentito il Consiglio accademico, e vigila sugli stessi nonché sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca ed artistiche, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.

  7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

  8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 12 - il Consiglio accademico
  1. Il Consiglio accademico è costituito da sette componenti.

  2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

    1. quattro docenti dell’Istituzione di comprovata professionalità, eletti a scrutinio segreto dal corpo docente ed in possesso dei seguenti requisiti:

      1. diploma di conservatorio o titolo equipollente in conformità al D.L. 212/2002, art 6, comma 1, lettera c);

      2. avere maturato un servizio effettivo di almeno 10 anni nel ruolo di appartenenza, di cui gli ultimi 5 svolti in sede;

      3. non avere ricevuto provvedimenti di natura disciplinare nell’ultimo quinquennio;

    2. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

  3. Il Consiglio accademico esercita le seguenti attribuzioni:

    1. garantisce il rispetto dei principi di autonomia del Conservatorio, della libertà didattica e di ricerca dei professori e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

    2. determina l’attività didattica e di formazione, artistica e di ricerca, nonché di produzione del Conservatorio;

    3. approva l’adesione del Conservatorio a centri e consorzi interuniversitari;

    4. elabora il piano di indirizzo del Conservatorio, su indicazione delle strutture didattiche dell’Istituto, in base al quale il Consiglio di amministrazione formula il bilancio;

    5. formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell’attività dei professori;

    6. approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, nonché sull’attività artistica elaborate dai responsabili delle strutture centrali e periferiche;

    7. formula, sentite le strutture didattiche, decentrate e di servizio, l’ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell’attività didattica, artistica e di ricerca, nonché dello sviluppo edilizio, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di amministrazione;

    8. dà parere sul Regolamento del Conservatorio per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

    9. esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto del Conservatorio e dai Regolamenti.

  4. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all’inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del Direttore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

  5. I rappresentanti degli studenti decadono dopo aver conseguito il titolo di studio.

Art. 13 - il Collegio dei revisori
  1. Il Collegio dei revisori è costituito con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione ed è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno su indicazione della Regione Siciliana.

  2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

  3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

  4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità.

  5. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

  6. Il Collegio dei revisori ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - il nucleo di valutazione
  1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

  2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

    1. ha compito di procedere alla valutazione del funzionamento complessivo dell’Istituzione;

    2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

    3. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

  3. Il Nucleo di valutazione opera in piena autonomia e nel rispetto delle norme di legge, nonché del Codice civile. Le Istituzioni assicurano ai Nuclei di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 15 - il collegio dei professori
  1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l���Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte.

  2. Si riunisce almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno accademico, su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.

  3. Il Collegio dei Professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.

  4. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In particolare:

    1. formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;

    2. formula proposte al Consiglio accademico relativamente all’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;

    3. esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;

    4. propone iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa;

    5. propone iniziative volte all’aggiornamento del personale docente;

    6. formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;

    7. svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

  5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell’Istituzione e designato dal Direttore.

Art. 16 - la Consulta degli studenti
  1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a 500 studenti, di cinque per gli istituti fino a 1000, di sette per gli istituti fino a 1500, di nove per gli istituti fino a 2000, di undici per gli istituti con oltre 2000 studenti. Fanno parte, inoltre, della consulta i due studenti eletti nel Consiglio accademico.

  2. Costituiscono requisiti di eleggibilità:

    1. il Diploma di Scuola Media Superiore con la votazione di almeno 80/100 ovvero 48/60;

    2. una media di almeno 8/10 ovvero 24/30 riportata nell’ultimo anno accademico.

  3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

  4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

  5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. sull’autonomia statutaria, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Titolo III

Strutture del Conservatorio
Art. 17 - Biblio-mediateca, Museo e Laboratori
  1. La Biblio-mediateca e il Museo del Conservatorio provvedono a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario, archivistico e museale su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio sia alla funzione di biblioteca musicale del territorio.

  2. L’Istituzione, al fine di incrementare la funzionalità e fruibilità della Biblio-mediateca e del Museo, assegna un adeguato finanziamento e l’attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

  3. Il bibliotecario ha la responsabilità scientifica e gestionale del patrimonio affidatogli.

  4. Il bibliotecario redige un regolamento di gestione e fruibilità del patrimonio che verrà approvato preventivamente con delibera del Consiglio accademico e, successivamente, con delibera del Consiglio di amministrazione.

  5. La gestione del Museo, dei Laboratori e dei Centri di servizio verrà demandata ad apposita regolamentazione redatta dal Consiglio accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.

  6. La Biblio-mediateca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

Art. 18 - Auditorium
  1. L’Auditorium è struttura del Conservatorio, le cui attività, utilizzo e gestione saranno definite da apposito Regolamento redatto dal Consiglio accademico e deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Scuola di danza e palestra
  1. La scuola di danza e la palestra sono strutture del Conservatorio destinate alle attività coreutiche e ludico-motorie.

  2. L’utilizzo, il funzionamento e la gestione saranno definiti da apposito regolamento, redatto dal Consiglio accademico e deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Titolo IV

Servizi, apparato amministrativo e patrimonio
Art. 20 - Strutture di servizio
  1. Le strutture di servizio del Conservatorio si articolano in strutture centrali ed eventuali periferiche.

  2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione può costituire nuove strutture di servizio, a carattere temporaneo, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti

Art. 21 - Organizzazione delle strutture amministrative
  1. Le strutture amministrative del Conservatorio sono organizzate secondo criteri di flessibilità funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilità del personale.

  2. Deve essere promossa e garantita la responsabilità individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.

  3. L’organizzazione del lavoro degli uffici del Conservatorio è affidata al Direttore amministrativo.

  4. L’organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

  5. In ordine alla materia disciplinare del personale non docente si fa riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 22 - Servizi e modalità di gestione
  1. I servizi relativi all’espletamento dell’attività istituzionale sono resi direttamente dal Conservatorio o dai centri di servizi di cui al successivo comma. Servizi specialistici integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-economiche.

  2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto delle attività didattiche, di formazione, di produzione e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell’organizzazione amministrativa dell’Istituzione, il Conservatorio può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale, nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

  3. La delibera costitutiva del centro servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi e ad approvare il relativo Regolamento, specifica l’ambito di attività e le relazioni con gli organi del Conservatorio ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi. L’Istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei suddetti centri di servizio, compresi i relativi regolamenti di disciplina interni, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

  4. Il Regolamento del centro servizi deve prevedere modalità e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

  5. L’utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 23 - Direttore amministrativo
  1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva.

  2. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 165 del 2001.

  3. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, e previa contestazione all’interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

  4. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell’Istituzione e sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative.

  5. Il Direttore amministrativo redige annualmente una relazione da sottoporre al Consiglio accademico, con riferimento agli obiettivi prefissi e ai risultati conseguiti.

  6. In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal funzionario di grado più elevato.

  7. In sede di prima applicazione il Direttore può confermare il Direttore amministrativo in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione (art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003).

Titolo V

Regolamenti
Art. 24 - Regolamento generale
  1. Il Regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente statuto e disciplina l’organizzazione dell’Istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 3 e 13, comma 1 del D.P.R. 132/2003. E’ deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 25 - Regolamento didattico
  1. Nell’ambito delle procedure di adozione del regolamento didattico si rimanda a quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003.

  2. Il regolamento didattico dell’Istituzione:

    1. disciplina l’ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto, di tutti i corsi per i quali l���Istituto rilascia titoli di studio;

    2. si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, secondo le esigenze specifiche dell’ Istituzione e l’evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;

    3. è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la consulta degli studenti;

    4. predispone e disciplina i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti;

  3. Il regolamento didattico con le relative modifiche è pubblicizzato anche per via telematica.

  4. L'entrata in vigore del regolamento didattico è stabilito nel decreto di emanazione.

  5. Per l’elaborazione del regolamento didattico l’Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e/o da Esperti esterni.

Art. 26 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
  1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza dell’ erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

  2. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l’amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell’Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.

  3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Inoltre si fa espresso riferimento alle procedure di controllo ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003.

  4. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall’organo di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

Art. 27 - Ulteriori Regolamenti

I regolamenti per la ricerca e i dipartimenti, per il tutorato e per la costituzione della Consulta degli studenti e per ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 132/2003.

rt. 28 - Entrata in vigore dei Regolamenti

Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

Titolo VI

Norme comuni, transitorie e finali
Art. 29 - Calendario dell'anno accademico

Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 30 - Approvazione, in sede di prima applicazione, dello Statuto e dei Regolamenti
  1. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori (art. 14, comma 1 del Regolamento di autonomia statutaria).

  2. In sede di prima applicazione il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione (art. 14, comma 2 del Regolamento di autonomia statutaria).

  3. In sede di prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 31 - Emanazione e modifica dello Statuto
  1. Lo Statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. sull'autonomia statutaria al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

  2. Il presente Statuto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

  3. Le modifiche dello Statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. sull'autonomia statutaria, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

  4. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.